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Novità in materia di IMU e locazioni

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Tante e rilevanti le novità sulla disciplina IMU introdotte dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del decreto n. 16/2012 (cd. decreto semplificazioni), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 28 aprile.

MODALITA’ DI CALCOLO PRIMA RATA IMU
La prima rata sarà calcolata in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni di base, rinviando alla rata di dicembre i conguagli con l’aliquota e le detrazioni effettivamente deliberate dal Comune.

TERMINI DI PAGAMENTO PER L’IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE
L’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze potrà essere dilazionato in tre rate fissate al giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e dicembre. Per ciascuna delle prime due rate andrà corrisposto un terzo del tributo, calcolato applicando l’aliquota di base (4 per mille) e la detrazione (200 euro, più ulteriori 50 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni). A metà dicembre, poi, il saldo con conguaglio sulle rate precedenti, tenendo conto delle eventuali modifiche che potrebbero essere adottate da Comuni e Governo nel corso dell’anno. Chi vorrà, comunque, potrà optare per una bipartizione, assolvendo l’IMU nelle due “tradizionali” rate, la prima entro il 16 giugno (pari al 50% dell’imposta calcolata con aliquota di base e detrazione), l’altra entro il 16 dicembre a conguaglio. La sola rata di dicembre potrà essere versata con bollettino postale.

UNA SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE PER NUCLEO FAMILIARE
Importanti le precisazioni sul concetto di abitazione principale ai fini del riconoscimento delle relative agevolazioni. E’ stato specificato che i benefici spettano se il possessore e il suo nucleo familiare hanno stabilito in quell’immobile dimora e residenza anagrafica. Se i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in appartamenti diversi ubicati nello stesso comune, l’aliquota agevolata e la detrazione si applicano comunque a una sola casa.

ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI IN ITALIA
I Comuni potranno considerare come adibito ad abitazione principale e, quindi, riconoscere il diritto a fruire per esso dei relativi benefici (aliquota agevolata e detrazione), sia l’immobile di cui sono proprietari o usufruttuari anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie sia quello posseduto in Italia da concittadini non residenti. In entrambe le ipotesi, però, l’alloggio non deve essere affittato.

CASA CONIUGALE
In caso di separazione o divorzio, l’IMU sulla casa coniugale sarà dovuta dal coniuge che l’ha ricevuta in assegnazione.

IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI
E’ ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni.

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
Relativamente all’IMU, la base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico è ridotta del 50%. Per gli immobili di interesse storico o artistico, è stato abrogato il trattamento agevolato secondo cui il reddito, ai fini delle imposte dirette, era determinato applicando la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Allo stesso tempo, però, è stato disposto che, ai fini Irpef e Ires, la deduzione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla locazione di tali immobili è innalzata dal 15 al 35% del canone stesso.

FABBRICATI RURALI
Sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani. Per gli altri fabbricati rurali strumentali l’acconto IMU per quest’anno sarà dovuto nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta. Il saldo, con la seconda rata di metà dicembre. Infine, per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro fine novembre, l’IMU 2012 dovrà essere versata in unica soluzione al 16 dicembre 2012.

TERRENI AGRICOLI
I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sia persone fisiche che società, sono considerati non fabbricabili.
Passa da 130 a 135 il moltiplicatore da utilizzare per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli e viene specificato che il moltiplicatore 110 spetta per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, quando posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, i terreni agricoli posseduti e condotti da tali soggetti scontano l’IMU solo sulla parte di valore eccedente 6mila euro, con le seguenti riduzioni: del 70%, 50% e 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore, rispettivamente, eccedente 6mila euro e fino a 15.500 euro, eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro, eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

DICHIARAZIONE IMU
Viene previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui sorgono i presupposti per l’adempimento (ad esempio, sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta). Il modello sarà approvato con decreto ministeriale, che dovrà anche disciplinare i casi in cui la dichiarazione va presentata, tenendo comunque fermo il principio che la stessa, in assenza di modifiche di dati ed elementi che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta, vale anche per gli anni successivi.
E’ fissato al 30 settembre 2012, il termine di scadenza per presentare la prima dichiarazione IMU, quella cioè relativa agli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012.

OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE TELEMATICA
Abbassato da 100 a 10 il numero di unità immobiliari possedute che fa scattare l’obbligo per i proprietari immobiliari di utilizzare la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione. Diventa, inoltre, obbligatoria la registrazione telematicaa per i contratti di locazione posti in essere con l’ausilio di un agente di affari in mediazione iscritto all’apposito Ruolo.

CODICI TRIBUTO F24
Con la risoluzione 2 aprile 2012, n. 35/E l’Agenzia delle Entrate ha introdotto i codici tributo per il pagamento dell’IMU con il modello F24:
• 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
• 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
• 3914 terreni (destinatario il Comune)
• 3915 terreni (destinatario lo Stato)
• 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
• 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
• 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
• 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
• 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
• 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

Aggiornamento al 30/04/2012

Per la COMMISSIONE FISCALE NAZIONALE
Jean-Claude Mochet

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